ALBO GESTORI AMBIENTALI: chiarimenti su garanzie finanziarie cat. 8
Ultimo aggiornamento 06.10.2011 06.10.2011
Con Circolare 30 settembre 2011, n. 1151, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha precisato che con il Decreto 20 giugno 2011, entrato in vigore il 22 settembre 2011, si stabilisce che:
- restano valide ed efficaci le fidejussioni presentate secondo la precedente disciplina, se già accettate dalle Sezioni regionali e provinciali;
- le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, devono presentare apposita appendice di adeguamento oppure una nuova fidejussione (salvo quanto previsto al successivo punto 3);
- le fidejussioni presentate prima del 22 settembre 2011 e non ancora accettate dalla Sezione competente sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l'importo garantito non sia inferiore a quello previsto dal D.M. 20 giugno 2011.
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